Normativa in Italia
La normativa riguardante la radioattivita’ naturale: a tutela della salute dei lavoratori e dei minori in età scolare
I Decreti Legislativi n. 230/1995 e n. 241/2000
fanno obbligo ai datori di lavoro, che impieghino personale in
ambienti di lavoro sotterranei, di far valutare la dose ricevuta
da tali lavoratori per inalazione di radon. Se tutta o parte dell’attività di
una ditta si svolge in ambiente sotterraneo (officina, autorimessa,
magazzino, uffici a vario titolo) e vi sono uno o più dipendenti
che vi prestano la loro opera per più di 10 ore al mese, il
caso ricade sotto la normativa, che prescrive valori limite per la
concentrazione di radon nell’aria degli ambienti interessati.
Sono soggetti a questa prescrizione anche gli asili nido, le scuole
materne e le scuole dell’obbligo elementare e medio, se ubicati
anche in parte in luoghi sotterranei.
E’ esplicitamente esclusa la sua applicazione alle abitazioni.
Le misure devono essere eseguite da un laboratorio idoneamente attrezzato
e le valutazioni di dose alle persone devono essere fatte da un esperto
qualificato della radioprotezione.
Decreto Legislativo del Governo 17 marzo 1995 n° 230 e successive integrazioni e modifiche (D.Lgs.241/2000, D.Lgs.257/2001) (estratto):
…”Il presente decreto non si applica all'esposizione al radon nelle abitazioni o al fondo naturale di radiazione, ossia non si applica né ai radionuclidi contenuti nell'organismo umano, né alla radiazione cosmica presente al livello del suolo, né all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata”...
…”Le disposizioni del presente capo si applicano alle
attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di
radiazioni naturali conduce ad un significativo aumento dell'esposizione
dei lavoratori o di persone del pubblico, che non può essere
trascurato dal punto di vista della radioprotezione”…:
Art.
10-bis, comma 1:
a) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente,
persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon
o del toron o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in particolari
luoghi di lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque,
in tutti i luoghi di lavoro sotterranei;
b) attività lavorative durante le quali i lavoratori e, eventualmente,
persone del pubblico sono esposti a prodotti di decadimento del radon
o del toron, o a radiazioni gamma o a ogni altra esposizione in luoghi
di lavoro diversi da quelli di cui alla lettera a) in zone ben individuate
o con caratteristiche determinate……..
Art. 10-ter Obblighi dell'esercente
1. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera a), l'esercente, entro
ventiquattro mesi dall'inizio dell'attività, procede alle
misurazioni di cui all'allegato I-bis, secondo le linee guida emanate
dalla Commissione ………..
2. Nei luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative
di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera b), in zone o luoghi
di lavoro con caratteristiche determinate individuati dalle regioni
e province autonome….. ad elevata probabilità di alte
concentrazioni di attività di radon, l'esercente procede,
entro ventiquattro mesi dall'individuazione o dall'inizio dell'attività,
se posteriore, alle misurazioni …….. secondo le linee
guida emanate dalla Commissione ………… e
a partire dai locali seminterrati o al piano terreno.
3…………………………….
Nel caso in cui le esposizioni valutate non superino il livello di
azione………., l'esercente non è tenuto
a nessun altro obbligo eccettuata la ripetizione delle valutazioni
con cadenza triennale o nel caso di variazioni significative del
ciclo produttivo. Nel caso in cui risulti superato il livello di
azione, l'esercente è tenuto ad effettuare l'analisi dei processi
lavorativi impiegati, ai fini della valutazione dell'esposizione
alle radiazioni ionizzanti dei lavoratori, ed eventualmente di gruppi
di riferimento della popolazione, sulla base della normativa vigente,
delle norme di buona tecnica e, in particolare, degli orientamenti
tecnici emanati in sede comunitaria. Nel caso in cui risulti superato
l'80 per cento del livello di azione in un qualsiasi ambiente cui
le valutazioni si riferiscano, l'esercente è tenuto a ripetere
con cadenza annuale le valutazioni secondo le indicazioni e le linee
guida emanate dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies.
4. Per le misurazioni previste dai commi 1 e 2, l'esercente si avvale
di organismi riconosciuti …….. o, nelle more dei riconoscimenti,
di organismi idoneamente attrezzati, che rilasciano una relazione
tecnica contenente il risultato della misurazione.
…………………………
Art. 10-quinquies Livelli di azione
1. Per i luoghi di lavoro di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere
a) e b), le grandezze misurate non devono superare il livello di
azione di 500 Bq m-3 di concentrazione media annua.
2. Nel caso in cui le grandezze di cui al comma 1 non superino il
livello di azione ma siano superiori all'80 per cento del livello
di azione, l'esercente assicura nuove misurazioni nel corso dell'anno
successivo.
3. Nel caso di superamento del livello di azione… l'esercente,
avvalendosi dell'esperto qualificato, pone in essere azioni di rimedio
idonee a ridurre le grandezze misurate al di sotto del predetto livello,
tenendo conto del principio di ottimizzazione, e procede nuovamente
alla misurazione al fine di verificare l'efficacia delle suddette
azioni.
…………………………………..
5. L'esercente non è tenuto alle azioni di rimedio di cui
al comma 3 se dimostra, avvalendosi dell'esperto qualificato, che
nessun lavoratore è esposto ad una dose superiore a quella
indicata nell'allegato I-bis; questa disposizione non si applica
agli esercenti di asili-nido, di scuola materna o di scuola dell'obbligo.
……………………………
Art. 142-bis Contravvenzioni al capo III-bis
1. L'esercente che viola gli obblighi di cui agli articoli 10-ter,
10-quater e 10-quinquies è punito con l'arresto sino a tre
mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni.