Esperto qualificato per la radioprotezione

La normativa italiana in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti (D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni) così definisce l’esperto qualificato per la radioprotezione:

“persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione”.

Nel caso in cui la concentrazione di radon nei locali di lavoro definiti dalla normativa superi il livello di azione di 500 Bq m-3 , il datore di lavoro è tenuto a mettere in atto azioni di rimedio per portare la concentrazione sotto tale limite. Non è però obbligato a questo se dimostra, avvalendosi di un esperto qualificato, che nessun lavoratore riceve una dose superiore a 3 mSv/anno e nessuna persona del pubblico riceve una dose superiore a 1 mSv/anno.

Sorveglianza fisica della radioprotezione

La normativa di radioprotezione così definisce la sorveglianza fisica della radioprotezione:
 
“l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione” nei confronti delle radiazioni ionizzanti.

La sorveglianza fisica della radioprotezione, affidata all’esperto qualificato, viene istituita dal datore di lavoro ogni qualvolta l’attività esercitata generi un rischio di esposizione dei lavoratori e/o della popolazione all’azione dannosa delle radiazioni ionizzanti. Nel caso di presenza di radon nei locali di lavoro definiti dalla normativa e qualora, nonostante le azioni di rimedio adottate, la concentrazione di radon o la dose efficace al o ai lavoratori superasse i livelli d’azione, il datore di lavoro è tenuto a istituire, avvalendosi di un esperto qualificato, la sorveglianza fisica della radioprotezione per i lavoratori interessati ed eventualmente per la popolazione.