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Esperto qualificato per la radioprotezione
La normativa italiana e comunitaria in materia di radiazioni
ionizzanti così definisce l’esperto
qualificato per la radioprotezione:
“persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari
sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di
carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare
il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per
fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti
a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori
e della popolazione”.
La figura professionale dell’ Esperto qualificato per la radioprotezione è nata
storicamente con la necessità di tutelare prioritariamente
la salute dei lavoratori esposti agli effetti delle radiazioni ionizzanti
sul luogo di lavoro e, in subordine, di gruppi ristretti della popolazione
che potessero
in qualche modo esserne interessati.
Oggi, con l’interesse crescente verso la protezione dagli effetti
delle radiazioni ionizzanti anche di origine naturale, la figura
dell’esperto qualificato acquista una maggiore importanza anche
nei confronti della popolazione in genere.
Nel caso in cui la concentrazione di radon nei locali di lavoro definiti
dalla normativa superi il livello di azione di 500 Bq m-3 ,
il datore di lavoro è tenuto a mettere in atto azioni di rimedio per
portare la concentrazione sotto tale limite. Non è però obbligato
a questo se dimostra, avvalendosi di un esperto
qualificato, che
nessun lavoratore riceve una dose superiore a 3 mSv/anno e nessuna
persona del pubblico riceve una dose superiore a 1 mSv/anno.
Sorveglianza fisica della radioprotezione
La normativa di radioprotezione così definisce la sorveglianza
fisica della radioprotezione:
“l'insieme dei dispositivi adottati, delle valutazioni, delle
misure e degli esami effettuati, delle indicazioni fornite e dei provvedimenti
formulati dall'esperto qualificato al fine di garantire la protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione” nei confronti delle
radiazioni ionizzanti.
La sorveglianza fisica della radioprotezione, affidata all’esperto
qualificato, viene istituita dal datore di lavoro ogni qualvolta
l’attività esercitata generi un rischio di esposizione
dei lavoratori e/o della popolazione all’azione dannosa delle
radiazioni ionizzanti. Nel caso di presenza di radon nei locali di
lavoro definiti dalla normativa e qualora, nonostante le azioni di
rimedio adottate, la concentrazione di radon o la dose efficace al
o ai lavoratori superasse i livelli d’azione, il datore di
lavoro è tenuto a istituire,
avvalendosi di un esperto qualificato,
la sorveglianza fisica della radioprotezione per i lavoratori interessati
ed eventualmente per la popolazione.
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